






Indennità di accompagnamento 2020: gli importi, i beneficiari e come richiederla


L’indennità di accompagnamento (o assegno di accompagnamento) è un beneficio economico erogato dall’INPS in favore delle persone con invalidità fisica o psichica totale, e di cui si attesti, in particolare, l’incapacità di camminare e di svolgere autonomamente le normali attività quotidiane, come mangiare, lavarsi, vestirsi e prepararsi i pasti. L’accompagnamento è riconosciuto a tutti coloro che possiedano i requisiti previsti dalla normativa, previa presentazione della domanda, e indipendentemente dall’età e dal reddito del beneficiario.
Indennità di accompagnamento: che cos’è e chi può richiederla
Come si è detto, l’indennità di accompagnamento è una prestazione economica destinata agli invalidi civili totali, ai quali cioè sia stata riconosciuta un’invalidità al 100%, e di cui sia anche attestata la condizione di non autosufficienza. La condizione di non autosufficienza va intesa come la necessità di assistenza continua per spostarsi o per lo svolgimento delle attività quotidiane, e deve essere espressamente dichiarata nelle attestazioni mediche che accompagnano la domanda.
Possono fare domanda all’INPS e dunque ricevere l’assegno di accompagnamento coloro che soddisfano tutti i seguenti requisiti, pena il rifiuto da parte dell’ente:
•invalidità fisica o psichica al 100%;
•impossibilità o incapacità di deambulare, ovvero impossibilità di svolgere azioni quotidiane senza l’assistenza continua di un caregiver;
•essere cittadini italiani o di un paese dell’Unione Europea, iscritti all’anagrafe del Comune di residenza, ovvero essere cittadini extracomunitari muniti di regolare permesso di soggiorno da almeno 1 anno;
•risiedere stabilmente e abitualmente in Italia
Ricordiamo che l’erogazione dell’indennità di accompagnamento non prevede limiti di età e di reddito, ma ne hanno diritto tutti coloro che possiedono i requisiti sopraindicati. Inoltre, l’importo non è soggetto al pagamento dell’IRPEF, e pertanto non deve essere inserito nella dichiarazione dei redditi.
E’ importante ricordare che, in base una recente sentenza della Corte di Cassazione, la domanda di accompagnamento non può mai essere rifiutata per vizi di forma, purché risulti evidente dalla documentazione fornita la condizione di non autosufficienza del richiedente.
Indennità di accompagnamento per gli anziani ricoverati in casa di cura o in RSA
L’assegno di accompagnamento è cumulabile con altre prestazioni economiche di natura assistenziale (pensione di inabilità) o previdenziale (pensione di anzianità). Tuttavia, il beneficio non è cumulabile con le pensioni di invalidità percepite per cause di guerra, lavoro o servizio, quando l’importo della pensione ricevuta è superiore a quello dell’indennità di accompagnamento.
Nel caso in cui un anziano si trovi ospitato in una struttura, occorre fare una distinzione in base al tipo di struttura. La normativa prevede infatti che l’assegno di accompagnamento venga sospeso per coloro che, pur essendo invalidi, sono ospitati per un periodo superiore a 30 giorni presso un istituto di ricovero gratuito (reparti di riabilitazione o di lunga degenza), i cui costi sono sostenuti totalmente da un ente pubblico.
Diverso è il caso del ricovero in RSA, in cui i costi della retta sono suddivisi in quote variabili tra il paziente e il Servizio Sanitario Nazionale. In questi casi, l’INPS ha precisato che l’assegno di accompagnamento può essere mantenuto, perché il ricovero non può essere considerato gratuito.
Indennità di accompagnamento: importi per il 2020 e modalità di pagamento
Ogni anno l’INPS comunica gli importi erogabili per l’anno successivo, i quali vengono adeguati in base ad una rivalutazione ISTAT rispetto all’inflazione e al costo della vita. Per l’anno 2020 gli importi dell’assegno di accompagnamento sono cosi stabiliti:
•518,14€ per gli invalidi civili
•918,84€ per i ciechi assoluti
Una volta accolta la domanda di accompagnamento, l’assegno viene erogato a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, per un periodo di 12 mesi. Trascorso questo tempo è necessario presentare una nuova richiesta all’INPS.
Indennità di accompagnamento: come richiederla
Il primo passo per ottenere l’indennità di accompagnamento è quello di richiedere al proprio medico di famiglia il rilascio di un certificato che attesti la percentuale di invalidità. Tale punteggio viene attribuito dalla Commissione medica dell’ASL, in seguito a una visita del paziente e all’esame della documentazione fornita dal medico di base. Ricordiamo che per ricevere l’accompagnamento, deve essere indicata un’invalidità pari al 100% nel verbale rilasciato dalla commissione.
Dopo aver richiesto il certificato che attesta l’invalidità totale, il cittadino può inoltrare all’INPS la domanda di accompagnamento. E’ possibile inoltrare la domanda tramite un CAF o un patronato, oppure, se si è in possesso del codice PIN per accedere a i servizi telematici dell’INPS, la domanda si può inoltrare direttamente sul sito internet dell’Istituto.
Una volta ricevuta la domanda del paziente, l’INPS fissa un appuntamento presso la Commissione Medica Asl per eseguire la visita medica e l’esame della documentazione trasmessa. La visita può essere predisposta anche a domicilio, qualora le condizioni del paziente non gli permettano di recarsi personalmente presso la sede indicata. Il paziente deve presentarsi alla visita con i seguenti documenti:
•Tessera sanitaria e codice fiscale
•Documento di identità valido (+ fotocopia)
•Ricevuta di trasmissione del certificato medico inviato all'Inps dal medico di famiglia + fotocopia firmata dal medico stesso
•Documentazione sanitaria in originale + fotocopia, attestante tutte le patologie e i problemi riguardanti l'incapacità di deambulazione
Al termine della visita, la Commissione dell’ASL stabilisce la percentuale di invalidità riconosciuta al paziente e trasmette il verbale all’INPS, che autorizzerà l’erogazione dell’assegno a partire dal primo giorno del mese successivo al giorno in cui si è presentata la domanda. L’assegno di accompagnamento è riconosciuto se la percentuale di invalidità riconosciuta al paziente è pari al 100% e risulta comprovata la condizione di non autosufficienza.
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