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Permessi Legge 104: spettano se l’anziano è ricoverato in una struttura non sanitaria

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27 Settembre 2019
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che, in base a quanto previsto dalla Legge 104/92 art.33 comma 3, è possibile per il lavoratore usufruire dei 3 giorni di permesso mensili anche se l’anziano familiare da assistere non si trova a casa ma è ricoverato in una struttura residenziale, come le case di riposo, le case-famiglia e le comunità alloggio per anziani. Resta fermo il divieto se la struttura fornisce prestazioni sanitarie continue, come l’RSA.
La sentenza ha origine dal caso di un dipendente della Asl TO5, beneficiario dei permessi lavorativi ex lege 104, il quale è stato licenziato quando l’azienda ha verificato che l’anziana madre dell’uomo era ricoverata presso una residenza di tipo alberghiero. Il ricorso presentato dal dipendente era stato però respinto tanto dal Tribunale del Lavoro quanto dalla Corte d’Appello.
L’uomo si è dunque rivolto alla Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che il divieto di usufruire dei tre giorni di permesso lavorativo per assistere un familiare disabile resta valido solo nel caso in cui quest’ultimo sia ricoverato a tempo pieno in una struttura ospedaliera o simile, sia pubblica che privata, nella quale l’ospite riceve assistenza sanitaria continua, è questo il caso delle RSA. Questo tipo di assistenza, aggiunge la Corte, non può essere invece garantita nelle residenze di tipo sociale come le case di riposo, le case famiglia e le comunità alloggio
Pertanto, il lavoratore ha diritto alla fruizione dei permessi anche qualora il proprio familiare risieda stabilmente, per le intere 24 ore, in una residenza per anziani, che eroga servizi di tipo alberghiero e socio-educativo, o che garantisca anche prestazioni di tipo sanitario, a condizione che queste vengano erogate non in modo continuativo. 
Va precisato poi, che i permessi lavorativi sono concessi anche per assistere un familiare disabile ricoverato in una struttura ospedaliera:
purché questo si trovi in uno stato vegetativo permanente o con una prognosi infausta a breve termine 
quando sia necessario portare il paziente fuori dalla struttura in cui è ospitato per sottoporsi a visite specialistiche o terapie certificate.

Ricordiamo infine che false dichiarazioni al proprio datore di lavoro per beneficiare dei permessi ex lege 104, comportano per il lavoratore il rischio di licenziamento per giusta causa, andando questo a compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia tra dipendente e datore di lavoro.



Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che, in base a quanto previsto dalla Legge 104/92 art.33 comma 3, è possibile per il lavoratore usufruire dei 3 giorni di permesso mensili anche se l’anziano familiare da assistere non si trova a casa ma è ricoverato in una struttura residenziale, come le case di riposo, le case-famiglia e le comunità alloggio per anziani. Resta fermo il divieto se la struttura fornisce prestazioni sanitarie continue, come l’RSA.
La sentenza ha origine dal caso di un dipendente della Asl TO5, beneficiario dei permessi lavorativi ex lege 104, il quale è stato licenziato quando l’azienda ha verificato che l’anziana madre dell’uomo era ricoverata presso una residenza di tipo alberghiero. Il ricorso presentato dal dipendente era stato però respinto tanto dal Tribunale del Lavoro quanto dalla Corte d’Appello.
L’uomo si è dunque rivolto alla Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che il divieto di usufruire dei tre giorni di permesso lavorativo per assistere un familiare disabile resta valido solo nel caso in cui quest’ultimo sia ricoverato a tempo pieno in una struttura ospedaliera o simile, sia pubblica che privata, nella quale l’ospite riceve assistenza sanitaria continua, è questo il caso delle RSA. Questo tipo di assistenza, aggiunge la Corte, non può essere invece garantita nelle residenze di tipo sociale come le case di riposo, le case famiglia e le comunità alloggio
Pertanto, il lavoratore ha diritto alla fruizione dei permessi anche qualora il proprio familiare risieda stabilmente, per le intere 24 ore, in una residenza per anziani, che eroga servizi di tipo alberghiero e socio-educativo, o che garantisca anche prestazioni di tipo sanitario, a condizione che queste vengano erogate non in modo continuativo. 
Va precisato poi, che i permessi lavorativi sono concessi anche per assistere un familiare disabile ricoverato in una struttura ospedaliera:
purché questo si trovi in uno stato vegetativo permanente o con una prognosi infausta a breve termine 
quando sia necessario portare il paziente fuori dalla struttura in cui è ospitato per sottoporsi a visite specialistiche o terapie certificate.

Ricordiamo infine che false dichiarazioni al proprio datore di lavoro per beneficiare dei permessi ex lege 104, comportano per il lavoratore il rischio di licenziamento per giusta causa, andando questo a compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia tra dipendente e datore di lavoro.



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